(massima n. 1)
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dalla ricognizione dei caratteri generali ed astratti delle singole categorie e qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto — categorie e qualifiche i cui profili professionali vanno interpretati, là dove vengano in considerazione servizi pubblici considerati dalla legge come essenziali, anche con riguardo agli interessi degli utenti, ciò essendo imposto dal canone ermeneutico della buona fede — e dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa effettivamente svolta, al fine di ricondurla all'una o all'altra previsione contrattuale; il difetto di tali definizioni e raffronti si risolve in una carenza di motivazione, come tale sindacabile in sede di legittimità. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva accolto la pretesa dal lavoratore, dipendente delle Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto il superiore inquadramento, senza riprodurre le clausole di accordo sindacale e di contratto collettivo, ove erano descritti i caratteri della qualifica superiore e di quella inferiore, e senza tenere nel debito conto la circostanza del mancato conseguimento, da parte del lavoratore, della abilitazione necessaria per la qualifica superiore).