(massima n. 1)
Va riconosciuta, in via di principio, all'autonomia collettiva il potere di stabilire gli inquadramenti del personale, ovvero la giusta collocazione del medesimo, in riferimento non solo alla consistenza professionale delle mansioni affidate a ciascun dipendente, ma anche alle caratteristiche ed all'articolazione del contesto produttivo nel quale esse si inseriscono. (Nella specie. La S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riguardo alla domanda di numerosi dipendenti bancari con qualifica di ausiliari di ottenere l'inquadramento, con le relative differenze retributive, come impiegati di II o come commessi, aveva osservato che il contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro in esame non assimila l'attivitą di guardiania e custodia svolta dai dipendenti di cui si tratta alle mansioni proprie dell'impiegato di II, né del commesso.).