(massima n. 1)
In sede di interpretazione della previsione contrattuale di una figura professionale, la norma collettiva deve essere letta in funzione delle concrete particolarità tecniche del rapporto cui è da applicare. Questa lettura non può tuttavia giungere allo svuotamento del carattere determinante della figura contrattuale stessa. Pertanto, ritenuta determinante per la figura del caposervizio la responsabilità (che si esprime principalmente con il potere di revisione) del servizio redazionale, consistente nel penetrare all'interno del lavoro del redattore, facendo proprio il servizio stesso, ne consegue che il telecineoperatore (TCO) coordinatore che chieda il riconoscimento della qualifica di caposervizio, non riconosciuta espressamente dalla contrattazione aziendale, deve provare la determinante responsabilità necessaria caratterizzante tale qualifica, senza che sia necessario l'effettivo materiale esercizio di tutte le attività che ne siano potenziale espressione, essendo sufficiente l'aver svolto mansioni che prevedano il diritto-dovere di esercitarle (Nella specie la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto privi di un pur minimo contenuto di autosufficienza i fatti segnalati come potenziale espressione di questa responsabilità — quali, mantenere un continuo contatto con il TCO; seguire tutte le notizie più immediate provenienti dalle diverse fonti di informazione e relative all'oggetto del servizio affidato, per incidere sull'intero contenuto del lavoro del TCO — e non provato, invece, il relativo potere, non escluso dal fatto che «raramente avvenisse che il caposervizio si permettesse di stravolgere il pezzo finito di un redattore ordinario o di un inviato speciale»).