(massima n. 1)
In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito č tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore. A tal riguardo, se il regolamento aziendale prevede per una determinata posizione di lavoro, adeguatamente definita nel suo contenuto, una qualifica superiore a quella che conseguirebbe all'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionale e aziendale sull'inquadramento del personale, l'assegnazione di un lavoratore a detta funzione, dal medesimo accettata, determina il diritto dell'interessato al riconoscimento della qualifica in questione, quale qualifica convenzionale di miglior favore, dato che il regolamento aziendale in tal caso contenente la promessa di conferimento di una determinata qualifica in corrispondenza di certe mansioni diventa impegnativo nei confronti dei lavoratori attraverso la accettazione che essi ne facciano, anche implicitamente, e che fa riversare il loro contenuto nel contratto individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima l'assegnazione al gruppo disciplina di un impiegato di settimo livello, prevista da un atto interno come l'organigramma aziendale, anziché dal contratto collettivo).