(massima n. 1)
L'attività lavorativa del socio in favore della società cooperativa, ove consistente in prestazioni comprese tra quelle previste nel patto sociale e dirette al perseguimento dei fini istituzionali della società, costituisce adempimento del contratto di società e pertanto, in relazione a tale attività lavorativa, non è configurabile la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (o autonomo) tra il socio e la società; non può tuttavia escludersi che le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, abbiano inteso dare vita a diversi e distinti contratti (sia nel senso di volere soltanto l'effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, sia nel senso di volere anche il coordinamento e il collegamento tra gli stessi per il raggiungimento di un fine ulteriore) ed è pertanto ammissibile la sussistenza (accanto o in collegamento col rapporto societario) di un distinto rapporto di lavoro che formi oggetto di una specifica pattuizione, da individuarsi dal giudice di merito investito della questione.