(massima n. 1)
I soci di una cooperativa di produzione e lavoro non possono considerarsi dipendenti della medesima per le prestazioni rivolte a consentire ad essa il conseguimento dei suoi fini istituzionali ed in particolare non rileva, ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, né che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva; rimane salva, tuttavia, l'ipotesi in cui — in considerazione della effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato — sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico, la quale però, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., non può essere dedotta, con relativo capitolato di prova, per la prima volta in appello.