(massima n. 1)
Nel regime anteriore a quello introdotto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, il cui art. 1, comma 3, dispone che i soci lavoratori debbono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato, i soci di cooperative di produzione e lavoro non possono essere considerati dipendenti delle medesime per le prestazioni rivolte a consentire ad essa il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale; in particolare, non rileva, ai fini della riconducibilitą dell'attivitą del socio ad un rapporto di lavoro subordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, né che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva, sempre che non sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico.