(massima n. 1)
In materia di societą cooperative di lavoro, l'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, entrato in vigore in data 8 maggio 2001, nel prevedere espressamente la possibilitą per il socio lavoratore di instaurare, a fianco del rapporto associativo, un ulteriore e diverso rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, ha fatto venire meno la ritenuta incompatibilitą tra la qualitą (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di produzione lavoro e quella di lavoratore subordinato ovvero autonomo con vincolo di parasubordinazione. Ove, peraltro, il socio deduca l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza della sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera indicazione dei fatti contenuta nella parte espositiva del ricorso introduttivo, occorrendo, invece, la specifica richiesta di esperimento probatorio sulle singole circostanze, con formulazione dei capitoli di prova ed indicazione dei testi da escutere.