(massima n. 1)
Il rapporto fra una societā in nome collettivo ed i soci della stessa che si occupano dell'amministrazione dell'azienda, non puō essere considerato di per sé come rapporto di lavoro subordinato, atteso che l'attivitā da essi svolta č connaturale all'esercizio dell'impresa ed al rapporto che lega i soci alla societā, per cui non č possibile ravvisare l'esistenza di due distinti e contrapposti centri di interesse fra i soci e la societā, requisito, quest'ultimo, necessario per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ove venga dedotta la sussistenza di un tale rapporto parallelo e distinto da quello sociale, č necessario procedere all'accertamento in concreto della sussistenza dei relativi presupposti.