(massima n. 1)
È configurabile un rapporto di lavoro subordinato dell'amministratore di una società di capitali allorché secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici risulti provato che egli sia assoggettato al potere direttivo e disciplinare da parte di altri organi della società e sia privo di autonomi poteri decisionali. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'amministratore di una società a responsabilità limitata preposto al settore commerciale, la cui attività era risultata soggetta alle precise direttive impartite da altro amministratore ed esercitata in assenza di autonomi poteri decisionali).