(massima n. 1)
In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una societą di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilitą di principio tra la qualitą di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della societą, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilitą di un siffatto rapporto fra la societą e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validitą delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneitą dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sč irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilitą di un rapporto di lavoro con la societą quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della societą, l'effettiva ed esclusiva titolaritą dei poteri di gestione.