(massima n. 1)
Il rapporto tra l'amministratore di una societą di capitali e la societą medesima va ricondotto - in ragione della natura continuativa, coordinata e prevalentemente personale della prestazione resa - nell'ambito del rapporto di lavoro parasubordinato, senza che l'immedesimazione organica tra societą di capitali ed amministratore giustifichi l'esclusione del compenso a favore di quest'ultimo, dovendo accertarsi, a tal fine, la sussistenza di una rinunzia espressa o tacita. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto la gratuitą dell'incarico, attesa l'assenza di ogni richiesta di compenso per oltre un decennio, quale circostanza peraltro formalizzata nel verbale dell'assemblea generale ordinaria che, per la prima volta, aveva attribuito un corrispettivo per l'attivitą futura).