(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del lavoro subordinato e la distinzione da quello autonomo, sono decisivi l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non č determinante, stante la idoneitā, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontā contrattuale, sia una nuova diversa volontā. Invece, elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, fermo restando che l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilitā di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato, č incensurabile in tassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto i caratteri della subordinazione nell'attivitā resa da un architetto, addetto all'ufficio edilizia e urbanistica di un comune, assunto con contratto definito di collaborazione autonoma, che aveva svolto la tipica attivitā istruttoria delle pratiche del suo settore, rispettando il normale orario di servizio, rispondendo al dirigente dell'ufficio tecnico, il quale effettuava un accertamento circa l'andamento dell'ufficio).