(massima n. 1)
Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalitą di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuitą e la durata del rapporto, le modalitą di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che aveva escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'attivitą di sorveglianza, custodia e pulizia delle scuole elementari svolta in esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra la lavoratrice ed il Comune apprezzando esclusivamente, ai fini della qualificazione del rapporto, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e trascurando, nel contenuto e nelle sue specifiche previsioni, la qualifica di "appalto" data dalle parti al contratto).