(massima n. 2)
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito che deve, però, tenere conto di tutti gli elementi peculiari della fattispecie, tra i quali, con l'entità dell'offesa arrecata, l'età, il sesso ed il grado di sensibilità dell'avente diritto, nonché, per i fatti lesivi dell'onore e della reputazione della persona, le condizioni sociali del danneggiato, in rapporto anche alla sua collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale, alle quali è proporzionale la sofferenza provocata dal discredito che dai fatti diffamatori deriva, senza che ciò determini una differenziazione, tra le categorie dei soggetti, contraria al precetto dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una diversità legata solo all'estensione dell'incidenza del danno sotto il profilo soggettivo del danneggiato.