(massima n. 2)
In tema di nesso di causalitā nell'illecito extracontrattuale, il principio dell'equivalenza delle cause posto dall'art. 41 c.p. sta a significare che tutti gli antecedenti in mancanza dei quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato, sono causa efficiente di esso, salvo che sia intervenuta una causa prossima idonea da sola a produrlo, la quale interrompe il nesso causale a norma del secondo comma dello stesso art. 41.