(massima n. 1)
In tema di responsabilità del proprietario per danni derivanti, ex art. 2053 c.c., da rovina dell'edificio, per tale deve intendersi ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati; responsabilità dalla quale il proprietario dell'edificio può andare esente solo fornendo la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. (Nella specie è stata ritenuta la responsabilità del proprietario in relazione alle infiltrazioni determinate dalla mancata o insufficiente copertura del tetto già demolito e privo anche del solaio).