(massima n. 1)
Ai fini della responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori (art. 2048 c.c.), l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata può desumersi, in mancanza di una concludente prova contraria, dalle stesse modalità del fatto illecito commesso (nella specie: lancio di un pugno di calce viva nell'occhio di un coetaneo), perché tali modalità possono rivelare lo stato di maturità, il temperamento e, in genere, l'educazione del minore.