(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 2048 c.c. secondo cui i genitori (i tutori, i precettori e i maestri d'arte) sono liberati dalla responsabilitą soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto pur escludendo la configurabilitą di una responsabilitą oggettiva (incompatibile con la possibilitą di offrire l'indicata prova liberatoria), addossa a detti soggetti il rischio dell'impossibilitą della prova stessa, nel caso in cui si rivelino inadeguate le circostanze, che in concreto si potrebbero provare, alla luce delle carenze, rese evidenti da un contegno del minore particolarmente riprovevole e pericoloso, che avrebbero resa necessaria la dimostrazione di una vigilanza pił continua e pił intensa rispetto a quella abitualmente richiesta nei confronti di un soggetto di una data etą e di una data educazione.