(massima n. 1)
Deve escludersi la responsabilitā dello Stato nei confronti di terzi per i danni causati dal comportamento colposo o doloso di un dipendente quando il fatto lesivo č commesso al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni e per finalitā estranee o contrarie ad esse, dovendo essere accertato che tra l'espletamento delle mansioni inerenti il servizio e il fatto produttivo del danno vi sia un nesso di occasionalitā necessaria, idoneo quanto meno ad averne agevolato in modo decisivo la realizzazione. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la responsabilitā del Ministero dell'Interno per l'aggressione compiuta da un agente di polizia nei confronti di un terzo fuori dell'orario di lavoro e non nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenendo irrilevante la successiva redazione di una relazione di servizio giustificativa del fatto).