(massima n. 1)
Il principio in forza del quale gli atti e comportamenti di un pubblico dipendente non sono riferibili all'amministrazione, se dettati da fini assolutamente estranei ad essa e non legati da un nesso di necessaria occasionalità con le funzioni del dipendente stesso, opera nel campo dell'illecito aquiliano e non è estensibile al diverso caso della responsabilità per inadempimento contrattuale, ove l'imputazione all'amministrazione dell'atto del dipendente incontra i soli limiti derivanti dalle norme di legge e dai patti che regolano il relativo contratto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva addebitato alla P.A. l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di assicurare e garantire la regolarità del gioco del lotto e dell'estrazione ad esso relativa, essendo stato accertato in sede penale che l'estrazione cui si riferiva la giocata effettuata dall'attore era stata «truccata» da alcuni dipendenti pubblici incaricati delle operazioni di sorteggio).