(massima n. 1)
II diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica prescinde dalla qualificazione formale della posizione di cui č titolare il soggetto danneggiato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, dato che la tutela risarcitoria č fatta dipendere ed č garantita in funzione dell'ingiustizia del danno conseguente alla lesione di interessi giuridicamente riconosciuti. La tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell'interesse legittimo nel senso che, se l'interesse č oppositivo, occorre accertare che l'illegittima attivitā dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio; mentre, se l'interesse č pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalitā, era destinata ad un esito favorevole. (Sulla base di tale principio,la S.C. ha confermato la sentenza che aveva negato il diritto al risarcimento del danno in un caso di perdita del posto di lavoro a seguito di annullamento di concorso, non essendo quest'ultima circostanza sufficiente a fondare la responsabilitā, occorrendo la prova che l'interessato si trovava in una situazione soggettiva destinata, secondo un criterio di normalitā, ad un esito favorevole del concorso, se questo si fosse svolto regolarmente).