(massima n. 1)
Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la lesione dell'interesse pretensivo al conseguimento di un'autorizzazione amministrativa, deve valutarsi - mediante un giudizio prognostico - la fondatezza o meno dell'istanza della parte sulla base della normativa applicabile, così da riconoscere il risarcimento solo se la richiesta di autorizzazione, secondo un criterio di normalità, che dà fondamento ad un oggettivo affidamento, sarebbe stata accolta; conseguentemente, la responsabilità della P.A. non può derivare automaticamente dall'annullamento dell'atto di diniego da parte del giudice amministrativo, dovendo invece essere accertata la colpa dell'Amministrazione come apparato, la quale sussiste quando l'atto assunto come lesivo viola le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che il giudice ordinario valuta come limiti esterni alla discrezionalità. (Nella specie, relativa al diniego di autorizzazione alla installazione di un cartellone pubblicitario, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il risarcimento anche in considerazione di un parere negativo della Soprintendenza e della circostanza che il contratto per lo sfruttamento pubblicitario del cartellone, della cui mancata esecuzione la società richiedeva il ristoro, era stato stipulato nonostante la conoscenza del predetto parere, e prevedeva la risoluzione "ipso iure", per l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione).