(massima n. 2)
Ove la legge non impedisca in modo assoluto al privato di svolgere un'attività ma ne subordini l'esercizio ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato, l'interesse all'esercizio di quell'attività riceve protezione dall'ordinamento. Consegue, che nei casi considerati il privato ha diritto al risarcimento del danno se subisce un pregiudizio per il fatto che la pubblica amministrazione, attraverso un comportamento colposo, consistito nella violazione di regole d'imparzialità, correttezza e buona amministrazione, abbia in modo illegittimo rifiutato o ritardato il consenso all'esercizio dell'attività ovvero imposto che l'attività iniziata sia sospesa o abbandonata.