(massima n. 1)
L'illegittimità dell'atto adottato dall'amministrazione per un'errata interpretazione di una norma ambigua adottata dall'amministrazione medesima, non può far presumere la colpa dell'agente e, per esso, della P.A. che lo abbia incaricato, non potendosi equiparare l'applicazione da parte della RA. del testo di legge adottato dall'amministrazione medesima, al soggetto fisico che attua una propria disposizione precedentemente messa per iscritto, l'interpretazione di una legge non consistendo nel ricostruire una determinata volontà soggettiva, ma nel ricostruire senso e portata, di un impersonale testo normativo (principio applicato in fattispecie in cui il Commissario della Regione Campania, nell'effettuare la ricognizione del personale alle dipendenze del disciolto patronato scolastico, che doveva essere trasferito al Comune, aveva omesso di inserire negli elenchi due dipendenti le quali, all'esito del giudizio amministrativo, aveva proposto aziona risarcitoria nei confronti del Comune e della Regione).