(massima n. 1)
La responsabilitą della RA. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una pił penetrante indagine estesa anche alla condotta e alla sua qualificabilitą in termini di colpa non gią del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile lą dove l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialitą, correttezza e buona amministrazione. Ne consegue che non puņ, in linea di principio, escludersi la rilevanza dell'errore scusabile commesso dalla P.A., da valutarsi con riferimento al caso concreto in base ad accertamento da effettuarsi ex ante dal giudice del merito, incensurabile in sede di legittimitą in presenza di congrua motivazione. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva escluso la configurabilitą di una condotta negligente di una AUSL, la quale, facendo riferimento ai dati ufficialmente comunicati dalle Amministrazioni comunali all'uopo specificamente preposte, in assenza di elementi idonei a far insorgere dubbi circa l'attendibilitą dei medesimi o deponenti per la necessitą di particolari verifiche e controlli al riguardo aveva adottato una delibera di determinazione di zona carente per un posto di medicina generale convenzionata nell'ambito territoriale di alcuni Comuni dell'Abruzzo, successivamente annullata dal Consiglio di Stato per vizio di eccesso di potere, essendo il dato concernente la popolazione di uno dei medesimi Comuni risultato erroneo).