(massima n. 1)
La violazione dell'art. 747 c.p.c., dettato a prevalente tutela dell'interesse dei creditori e legatari dell'eredità, importa decadenza dal beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 493 c.c., su istanza dei creditori e legatari stessi, se l'alienazione non autorizzata dei beni ereditari sia stata posta in essere dall'erede capace. Qualora, invece, l'erede alienante sia un incapace e non abbia ottenuto l'autorizzazione prevista nel secondo comma del predetto art. 747 c.p.c., l'alienazione non autorizzata può essere impugnata tanto dai creditori e legatari dell'eredità, affinché il bene alienato non venga sottratto all'asse ereditario e possa costituire oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni, quanto dallo stesso incapace, poiché la norma anzidetta è preordinata anche a sua protezione. Tuttavia, quando l'alienazione stessa venga autorizzata dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., che realizza il massimo di tutela degli interessi dei minori, l'impugnativa è riservata soltanto ai creditori e legatari.