(massima n. 1)
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui concause naturali non imputabili al danneggiante concorrano con il comportamento di quest'ultimo nella determinazione dell'evento dannoso, deve ritenersi che l'autore della condotta illecita sia responsabile per intero di tutte le conseguenze da essa scaturenti secondo un rapporto di consequenzialità ordinaria, poiché, in tale ipotesi, non si può operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa (difettando il presupposto di una pluralità di comportamenti umani colpevoli); tuttavia, qualora, configurandosi il suddetto concorso causale (in tutte le sue componenti, umane e naturali) con l'insorgenza dell'evento dannoso, si accerti che il danneggiato già presentava condizioni e/o postumi patologici di qualsiasi origine e natura, di questi non si deve tener conto ai fini della liquidazione dei danni, trattandosi di condizioni non direttamente causate dalla condotta del danneggiante.