(massima n. 1)
In tema di accertamento probatorio, qualora l'accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un'attivitā lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilitā, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l'accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica č ammissibile ma si inserisce nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l'idoneitā probatoria di un determinato quadro indiziario. (Nella specie, relativa ad una controversia per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione alle fibre di amianto, nella quale il CTU aveva escluso che una probabilitā inferiore al 95 per cento fosse idonea a consentire di affermare, con ragionevole certezza scientifica, il superamento per un periodo ultradecennale del grado di esposizione all'amianto fissato dalla legge, il giudice di merito aveva interpretato tale conclusione, di per sé contestata solo in via astratta dai ricorrenti, nel senso che le mansioni svolte dai lavoratori avevano comportato una esposizione minore rispetto ai colleghi di lavoro; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che la sentenza fosse connotata da illogicitā).