(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno patrimoniale in favore dei genitori di un soggetto deceduto, qualora venga dedotto non gią il generale pregiudizio inerente alla perdita della futura assistenza economica, che i genitori hanno ordinariamente ragione di attendersi dalla prole, bensģ quello, particolare, derivante dalla cessazione dell'attivitą di un'azienda familiare, costituita in forma di societą a responsabilitą limitata, e curata personalmente dal predetto figlio deceduto, tale pregiudizio deve essere oggetto di specifica dimostrazione, in quanto la cessazione dell'attivitą di una societą di capitali non puņ essere considerata conseguenza automatica ed inevitabile del venir meno di chi ne abbia la dirigenza o ne curi, comunque, le relazioni d'affari. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte di merito che aveva confermato il rigetto, da parte del giudice di prime cure della istanza risarcitoria dei genitoridel deceduto, in quanto non provata, ritenendo inammissibile, per ininfluenza, la prova testimoniale, dedotta dagli attori, sulla circostanza della nomina del figlio, poco prima del decesso, quale «agente generale d'affari» della societą).