(massima n. 1)
I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabile nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilitą economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 c.c.) che perla pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietą e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento č collegato ad un sistema presuntivo a pił incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno č raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessitą del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilitą economiche anche senza che ne avesse bisogno.