(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla morte dei genitori, qualora i figli, a seguito di detto evento, siano stati accolti dai nonni e questi abbiano provveduto alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione dei nipoti, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica (nella fattispecie, fino al venticinquesimo anno di età), il pregiudizio patrimoniale risulta subito dai nonni medesimi, i quali hanno, pertanto, diritto al risarcimento delle dette spese, cui hanno dovuto far fronte, in totale sostituzione dei genitori; non pub, di conseguenza, attribuirsi un ulteriore risarcimento in favore dei figli per non aver beneficiato del sostentamento dei genitori, atteso che ciò configurerebbe una illegittima duplice liquidazione — ancorché in favore di beneficiari diversi — della stessa voce di danno.