(massima n. 1)
In tema di invaliditā, qualora i postumi permanenti, anche se di modesta entitā o micropermanenti ai fini della liquidazione del danno biologico, menomino la capacitā lavorativa specifica e producano una corrispondente diminuzione della capacitā di guadagno e quindi del reddito derivante dall'attivitā in concreto svolta dal soggetto, la liquidazione del danno da lucro cessante deve avvenire con un criterio (quello tabellare) che sia idoneo ad assicurare un risarcimento proporzionato al pregiudizio ricevuto, sulla base del reddito professionale accertato.