(massima n. 1)
Nel vigente ordinamento alla responsabilitā civile č assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed č indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. E quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non č neanche riferibile alla risarcibilitā dei danni patrimoniali o morali. Tale risarcibilitā č sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non puō considerarsi provata in re ipsa. E inoltre esclusa la possibilitā di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacitā patrimoniale dell'obbligato. (Nella specie era stata impugnata per cassazione la pronuncia di rigetto dell'istanza di delibazione di una sentenza statunitense che aveva condannato il produttore di un casco protettivo utilizzato dalla vittima di un incidente stradale. La sentenza aveva accertato il difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura del casco e aveva liquidato i danni secondo criteri che il giudice della delibazione aveva ritenuto propri dell'istituto dei danni punitivi punitive damages e come tali incompatibili con l'ordine pubblico interno).