(massima n. 1)
La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, la responsabilità contrattuale dell'alienante può concorrere con quella extracontrattuale del successivo acquirente quando il danneggiato provi o la dolosa preordinazione volta a frodarlo o comunque la compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nella violazione degli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente.