(massima n. 1)
La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. si fonda sulla mera circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, il carattere della continuità, o meno, dell'incarico affidatogli — essendo sufficiente, per converso, che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore — e senza che, ancora, risulti necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'agente ed il preponente.