(massima n. 1)
Il dovere di sorveglianza di un incapace, quale fonte di responsabilità per il danno cagionato dall'incapace medesimo, ai sensi dell'art. 2047 primo comma c.c., può essere l'effetto non soltanto del vincolo giuridico, ma anche di una scelta liberamente compiuta da un soggetto, il quale, accogliendo l'incapace nella sua sfera personale o familiare, assuma spontaneamente il compito di prevenire od impedire che il suo comportamento possa arrecare nocumento ad altri. (Nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente applicata la citata norma, con riguardo al danno cagionato da un bambino di quattro anni, a carico del marito della madre del minore, il quale, pur non avendolo riconosciuto, conviveva con lui e con la moglie, formando un unico nucleo familiare).