(massima n. 1)
Nei confronti di persona ospite di reparto psichiatrico o di altra struttura equipollente, ancorché non interdetta nč sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la configurabilitā di un dovere di sorveglianza, a carico del personale sanitario addetto al reparto, e della conseguente responsabilitā risarcitoria per i danni cagionati dal o al ricoverato, presuppone soltanto la prova concreta della incapacitā di intendere e di volere del ricoverato medesimo. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la pronuncia del giudice di secondo grado che aveva ravvisato il difetto di sorveglianza del personale della struttura nei confronti di persona adulta affetta da oligofrenia di grado elevato con note mongoloidi rimasta vittima di violenza sessuale all'interno della struttura psichiatrica presso la quale si trovava ricoverata).