(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni, l'art. 2044 cod. civ rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilitą civile per fatto illecito, all'art. 52 cod. pen., che richiede la sussistenza della necessitą di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalitą tra la difesa e l'offesa, da valutarsi "ex ante". L'identitą concettuale tra l'art. 52 cod. pen. e l'art. 2044 cod. civ., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, terzo comma, cod. proc. pen., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad uno scontro fisico in conseguenza del quale entrambe le parti avevano riportato lesioni personali, aveva ritenuto che, nell'incertezza della dinamica dei fatti, dovesse presumersi una legittima difesa reciproca).