(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito; qualora l'indennizzo debba essere attribuito in relazione ad una prestazione priva di un prezzo di mercato, come l'insegnamento, la valutazione della diminuzione patrimoniale può essere commisurata al compenso previsto in analogo contratto di diritto privato di insegnamento a tempo determinato, il quale viene assunto come parametro di quantificazione e non quale effetto di un obbligo contrattuale.