(massima n. 3)
Qualora all'interno di un unico giudizio siano dedotti un rapporto principale ed un rapporto di garanzia impropria, le due cause relative ai diversi titoli conservano la loro autonomia, tanto che la sentenza che definisce il processo è solo formalmente unica, ma in realtà consta di due diverse pronunce, ed il sistema delle impugnazioni è regolato separatamente nei confronti di ciascuna di esse; in particolare, il chiamato in garanzia impropria, non potendo formulare domande autonome che amplino l'oggetto della lite tra le parti principali o lo modifichino, non è legittimato a proporre impugnazione autonoma all'interno della quale non si limiti a sostenere le ragioni della parte principale contro il capo della sentenza sfavorevole alla medesima; ne consegue che se la causa principale non è oggetto di impugnazione da parte dell'attore o del chiamante, il chiamato può proporre impugnazione solo limitatamente al rapporto di garanzia.