(massima n. 1)
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di questa, della utilità dell'opera o della prestazione. Tale riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure risultare in modo implicito da qualsiasi forma di utilizzazione dell'attività o dell'opera ricevuta (nel caso, un progetto commissionato dall'amministrazione e realizzato da un professionista) consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi della P.A., secondo valutazione discrezionale riservata esclusivamente a quest'ultima, il giudice ordinario potendo solo accertare se e in che misura l'opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzate, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che ha, nel caso, negato significato di riconoscimento dell'utilità dell'opera svolta dal professionista alla mera deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico di conferimento di incarico professionale, in mancanza della successiva stipula di un contratto scritto, e ciò nonostante l'avvenuta corresponsione acconti, in considerazione della ravvisata equivocità di tale pagamento verosimilmente compiuto prima dell'inizio dell'attività).