(massima n. 1)
In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. (per prestazioni eseguite prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 66 del 1989) il riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione, presupposto per l'esercizio dell'azione verso la P.A., può essere fatto da quest'ultima formalmente od in modo implicito, cioè utilizzando l'opera o la prestazione del privato; in questo secondo caso il giudizio di utilità può essere compiuto anche dal giudice che ha il potere di accertare se e in che misura l'opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzate dalla P.A. ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo dell'impoverimento subito.