(massima n. 1)
L'obbligo di corrispondere gli interessi anche anteriormente alla domanda — qualora sussista l'obbligazione principale di restituire una cosa determinata ricevuta indebitamente in mala fede, la quale sia stata sostituita, stante l'impossibilità di restituzione del bene, dall'obbligo di corrispondere il valore di esso — deriva, ai sensi degli artt. 2038 secondo comma e 1148 c.c. dall'obbligo di corrispondere con l'obbligazione principale, i frutti e, per essi, gli interessi sulla somma liquidata come equivalente economico del bene, a partire dai momento in cui si verificò il fatto orientare dell'obbligazione di restituire l'indebito.