(massima n. 1)
Il valore che, nel caso di alienazione della cosa ricevuta indebitamente, l'accipiente-alienante è tenuto a corrispondere al traente, a norma dell'art. 2038 secondo comma c.c., deve essere determinato in relazione al momento in cui la cosa fu ricevuta dall'accipiente stesso — poiché detto valore va riferito alle condizioni in cui essa allora trovavasi — salvo a tenersi eventualmente in conto le conseguenze della svalutazione monetaria successiva.