(massima n. 1)
La disciplina delle obbligazioni derivanti, a carico delle parti, dalla declaratoria di nullità di un negozio dalle stesse stipulato va desunta, quanto alle reciproche restituzioni, dai principi propri della ripetizione dell'indebito oggettivo. Secondo tale disciplina è sufficiente, a legittimare la ripetizione di quanto rispettivamente prestato da ciascuna parte in esecuzione del rapporto poi dichiarato nullo, il requisito dell'avvenuta esecuzione del «pagamento» e quello della nullità del titolo (contratto) in virtù del quale tale esecuzione ha avuto luogo. Non si richiede anche — né costituisce, correlativamente, impedimento a tali restituzioni — la circostanza della sussistenza di un «arricchimento» nel patrimonio dell'accipiens e di una corrispondente diminuzione di quello del solvens, elementi caratteristici della diversa azione di arricchimento senza causa.