(massima n. 1)
Qualora venga acclarata la mancanza di una causa acquirendi — tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno un vincolo originariamente esistente — l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, ancorché la prestazione si sia concretizzata in un facere, se questo è ragguagliato dalle parti ad una determinata somma di danaro. Non è, pertanto, nella suddetta situazione, esperibile l'azione di arricchimento senza causa, che ha carattere sussidiario e non può essere utilizzata allorché dall'ordinamento sia apprestata altra specifica azione.