(massima n. 1)
Colui che, avendo pagato per evitare l'esecuzione forzata minacciata in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo successivamente revocato con sentenza pronunciata in seguito a giudizio di opposizione, chiede la restituzione della somma, propone azione di ripetizione dell'indebito oggettivo (ai sensi dell'art. 2033 c.c.) e non di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) e può, quindi, pretendere con la restituzione della somma ed i relativi interessi il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c., solo se l'accipiens è in mora.