(massima n. 1)
In tema di indebito oggettivo il diritto del creditore agli interessi di cui all'art. .2033 c.c. non esclude il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, C.C. a prescindere dalla buona o mala fede dell'accipiens che, ai fini dell'art. 2033 c.c., rileva solo in ordine alla decorrenza di interessi e frutti ma non ai fini della loro sussistenza. (Fattispecie in materia di sgravi contributivi).