(massima n. 1)
Nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., in parziale deroga rispetto a quanto previsto sia dall'art. 1282 che all'art: 1224 c.c., il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l'accipiens non sia in mala fede, e non č sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma č necessario a questo scopo la proposizione di un'apposita domanda giudiziale.